D. Lgs. “Green Pass”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato il Decreto Legge denominato “GREEN PASS” – con validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In attesa di leggerne la prossima pubblicazione su la Gazzetta Ufficiale, evidenziamo le principali novità introdotte:

 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio per chiunque svolga
un’attività nel settore privato, ai fini di accedere nei propri luoghi lavorativi, essere in
possesso ed esibire su richiesta di chi è incaricato alla verifica del documento, la
certificazione verde COVID-19.
Il dipendente che comunica di non essere in possesso del Green Pass o di non averlo al
momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato, dal punto di vista lavorativo, assente
senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso fino all’esibizione della certificazione, ma
privo di conseguenze disciplinari.
N.B. le disposizioni in materia di Green Pass non sono applicabili ai soggetti esenti alla
campagna vaccinale sulla base di un’idonea certificazione medica rilasciata.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO LAVORATIVO.

Entro il 15 ottobre 2021, verranno definite le modalità operative di controllo, anche a
campione, dei propri dipendenti in merito al possesso della certificazione verde.
I controlli previsti sono da effettuare, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

SANZIONI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI.

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli dovuti sono previste sanzioni da Euro
400,00 ad Euro 1.000,00.
Per i dipendenti che verranno sorpresi in un luogo di lavoro privi della certificazione sono
previste sanzioni da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00.