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Termine Stato Emergenza

Durante il periodo di emergenza, la mancata effettuazione degli aggiornamenti necessari – in materia di formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori – non precludeva lo svolgimento dell’attività lavorativa.

E’ ora importante sottolineare che – con il termine dello stato di emergenza – sarà obbligatoriamente necessario completare gli AGGIORNAMENTI dei corsi che i datori di lavoro, avevano valutato di posticipare per le questioni inerenti al Covid-19.

 

BLS-D e RETRAINING BLS-D

Siamo ad informare dell’attivazione di un nuovo percorso formativo, accreditato presso la Regione Veneto e riconosciuto dall’INAIL, con il quale si prevede una riduzione dello stesso premio INAIL – per mezzo dell’OT23 – a tutte le Aziende che mettono a disposizione il DAE e la relativa formazione.

L’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori SemiAutomatici Esterni (DAE), vengono infatti considerati come intervento di miglioramento da parte dell’Azienda.

Tale formazione è definita CORSO BLS-D, della durata di 6 ore, che ogni 2 anni dovrà essere aggiornata con corsi di RETRAINIG BLS-D, della durata di 4 ore, questi ultimi finalizzati al mantenimento inalterato delle competenze e delle capacità d’intervento del personale già formato.

Si sottolinea che, l’accreditamento presso la Regione Veneto, impone che le domande debbano pervenire entro e non oltre i 25 gg. antecedenti la data del corso.

Saremo lieti di fornire ogni ulteriore delucidazione in merito.

PREPOSTO – modifica al DLgs 81

ATTIVITA’ IN REGIME DI APPALTO E SUBAPPALTO

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Andrà quindi valutato che: qualora fosse lo stesso Datore di Lavoro ad intervenire con altro personale non sarà necessario designare un incaricato con funzione di preposto, viceversa qualora intervenissero lavoratori, uno di questi dovrà essere necessariamente un preposto e dovrà essere segnalato preventivamente per vie ufficiali al committente.

Questo provvedimento si applica a tutti i lavori commissionati a ditte terze come elettricisti, idraulici, servizio mensa, pulizie e altri.

ANTINCENDIO novità

Quanto previsto dal nuovo D.M. del 02 settembre 2021, in tema di prevenzione Incendi in azienda, riguarda la formazione degli Addetti all’Antincendio, pertanto si prevede:

l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio alto), degli stessi addetti;

lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione a rischio basso ed in tutti gli aggiornamenti

 

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 OTTOBRE 2022 e durante tale periodo di transizione, i corsi già programmati, potranno essere effettuati anche con i contenuti del D.M. del 10 marzo 1998. Tale proroga non potrà andare oltre i 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero aprile 2023).

Per quanto riguarda gli AGGIORNAMENTI

gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dal corso di formazione antincendio o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato, se al 4 ottobre 2022, i suddetti saranno stati svolti da meno di 5 anni (ovvero dopo il 4 ottobre 2017).

entro il 4 ottobre 2023 (cioè 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 i corsi saranno stati svolti da più di 5 anni (ovvero prima del 4 ottobre 2017).

 

 

Agg. RSPP

Non dimenticate di verificare la scadenza del vostro attestato per la funzione di Responsabile per la Prevenzione e Protezione dei lavoratori, Datori di Lavoro.

Troverete ancora disponibilità di posti per partecipare all’ultima edizione – per il 2021 – del nostro corso in VIDEOCONFERENZA

 

NOVITA’

Non il  solito AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI!!!

Ma SESSIONI di APPROFONDIMENTO – di 2 ore ciascuna – che potranno essere MODULABILI tra loro, scegliendo gli argomenti di maggiore interesse: Valutazione del Rischio Chimico o Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni o Valutazione del Rischio Stress LC e la Comunicazione.

Ogni sessione potrà essere sommata ad altre, fino al raggiungimento del tetto di 6 ore, previsto secondo i termini di legge, nell’arco dei 5 anni.

Consultate la nostra pagina “Formazione”, dove troverete la relativa scheda d’iscrizione o contattate i nostri uffici per ottenere maggiori informazioni.

 

 

Lavoratori Neoassunti

COME BISOGNA COMPORTARSI PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEO ASSUNTI?

Quanto è espresso nel D. Lgs n. 81/2008 , può essere brevemente riassunto nella richiesta che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma valevole anche per dirigenti e preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente l’assunzione, come indicato nelle disposizioni di legge e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.

I 60 gg. indicati, costituiscono quindi un lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di far completare la formazione del lavoratore, se proprio non fosse stato possibile terminarla prima che il lavoratore stesso fosse avviato alla sua attività.

In occasione di un’eventuale visita ispettiva – da parte dell’organo di vigilanza – si ricorda che, in caso di inadempimento alle disposizioni suddette, il datore di lavoro potrà essere sottoposto a sanzioni, avendo di fatto violato l’art. 37 comma 1 del decreto legge.