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DVR: conta il dettaglio

Rischi sul Lavoro

 

Il concetto chiave

La Corte di Cassazione ha stabilito che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) non può essere generico. Deve essere compilato con il massimo grado di specificità. Significa che deve analizzare nel dettaglio i rischi legati alle concrete e reali attività svolte in azienda. Senza questa precisione, è impossibile fare vera prevenzione.

 

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Macchinari pericolosi

Può un datore di lavoro essere ritenuto responsabile per l’uso di un macchinario di cui aveva già ordinato la rottamazione? Dopo le condanne in primo e secondo grado, la Cassazione assolve il vertice aziendale valorizzando la struttura della sicurezza interna. Se il datore di lavoro ha delegato correttamente la dismissione e ha implementato una procedura ad hoc per la segnalazione dei pericoli rimasta inutilizzata dai preposti, l’omessa conoscenza del rischio non è a lui imputabile. L’analisi di una sentenza chiave che premia la corretta gestione della sicurezza in azienda.

 

LA CONDANNA DI UN DATORE DI LAVORO

In primo e secondo grado, veniva condannato il datore di lavoro.

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Pubblicata la nuova UNI EN ISO 14001:2026

Pù semplice, affidabile e orientata alla sostenibilità. È stata ufficialmente pubblicata il 15 aprile 2026 la nuova UNI EN ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale. La norma sostituisce la precedente edizione del 2015, introducendo aggiornamenti mirati per rispondere alle sfide ambientali più attuali e supportare le organizzazioni nel miglioramento continuo delle proprie performance.

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Smart working: arrivano le nuove regole

Le nuove regole dello smart workingLe nuove regole si applicano a tutte le aziende pubbliche e private con dipendenti. Inserendo l’obbligatorietà a  sottoscrivere accordi individuali e consegnare l’informativa scritta sui rischi per la salute e sicurezza, pena sanzioni fino a 7.403 euro o l’arresto.

Le aziende devono allinearsi alle nuove normative sullo smart working introdotte dalla Legge n. 34/2026 (legge annuale PMI) a partire dal 7 aprile 2026.

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Nuovo accordo SR

 

Pillole di Sapere!

Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
Risposta
No. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il periodo transitorio previsto dall’attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’attuale Accordo.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sistema Parità di Genere

Sistema di Gestione per la Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022

QST SRL annuncia con orgoglio l’avvio del percorso di implementazione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere, in conformità alla UNI – Ente Italiano di Normazione UNI/PdR 125:2022.

Questa decisione rappresenta un passo concreto verso la promozione di una cultura aziendale sempre più inclusiva, equa e orientata alla valorizzazione delle persone. L’obiettivo è garantire pari opportunità di crescita professionale, tutela della genitorialità e un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.

L’adozione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere prevede la definizione di indicatori misurabili (KPI), l’implementazione di politiche e procedure dedicate, il monitoraggio costante dei risultati e il miglioramento continuo dei processi aziendali.

Attraverso questo percorso, QST SRL intende rafforzare il proprio impegno verso la responsabilità sociale, la sostenibilità e la creazione di valore condiviso per collaboratori, clienti e stakeholder.

L’iniziativa si inserisce in una visione strategica di lungo periodo, in cui la parità di genere non rappresenta solo un adempimento normativo, ma un elemento chiave di sviluppo, innovazione e competitività.

PATENTE A CREDITI CANTIERI

Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132: Regolamento per la Patente a Crediti

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti.

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

Sono esclusi dall’obbligo:

  • coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali.
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I requisiti necessari per ottenere il rilascio della patente sono:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio

b) Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008

c) DVR – Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa

d) DURF – Certificazione di regolarità fiscale

e) DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità

f) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.

CIRCOLARE N. 4/2024 DEL 23/09/2024 – L’ISPETTORATO NAZIONE DEL LAVORO ha previsto la possibilità, dal 01/10/2024 al 31/10/2024, di richiedere la patente a crediti mediante l’invio di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/legale rappresentante del possesso dei requisiti, sopra indicati, tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

ATTENZIONE: La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31/10/2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

Alla data dell’invio delle Autocertificazioni/Dichiarazioni Sostitutive, redatte secondo le disposizioni del DPR 445/2000, l’azienda deve essere in possesso dei requisiti richiesti, in caso contrario incorre nelle responsabilità penali e nelle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.

Modello_Autoceritifcazione_requisiti_Patente