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Approfondimento sull’Art 37

A cura dell’ING. Lorenzo Peghin

Approfondimento: alcune considerazioni sull’art 37 e, in particolare, sull’addestramento: l’aggiornamento del comma 5 dell’art 37 individua due passaggi obbligatori per documentare l’avvenuto addestramento all’utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale: il primo si riferisce al superamento di una prova pratica; il secondo ad una esercitazione pratica che dia evidenza dell’attuazione delle procedure di lavoro in sicurezza.

A nostro avviso, l’inserimento della parola “inoltre” nel testo rende obbligatori i due passaggi al fine di  documentare l’avvenuto addestramento.

Come distinguere una prova pratica da un’esercitazione pratica?

Distinguiamo due casi possibili, lavoratore che da tempo opera in azienda e a conoscenza delle modalità lavorative e nuovo assunto o lavoratore addetto per la prima volta all’attività ricadente nell’obbligo di addestramento; evidentemente le modalità per dimostrare l’avvenuto addestramento dovranno percorrere due vie diverse.

  1. Nel caso di lavoratore esperto la documentazione della prova pratica potrebbe consistere nel dimostrare la conoscenza del funzionamento, delle sicurezze dove presenti, dei limiti funzionali e operativi, nonché dei rischi che l’attività comporta; mentre l’esercitazione pratica dovrebbe consistere nel dimostrare operativamente che si rispettano le procedure di sicurezza previste e, necessariamente, presenti come tratte e approfondite dalle istruzioni corredate dal costruttore o produttore.
  2. Nel caso del lavoratore addetto ad una nuova mansione ritengo che la prova pratica avvenga alla fine di un percorso formativo documentato e suddiviso in più passaggi attuato con l’assistenza di un tutor esperto.

In questo caso i passaggi potranno comprendere, la spiegazione delle modalità operative e di utilizzo, una prima dimostrazione pratica eseguita dal tutor, prime prove eseguite sotto la sorveglianza del tutor per arrivare in tempi più o meno lunghi, a seconda della difficoltà e del rischio, ad una esercitazione pratica in autonomia del nuovo addetto considerando l’insieme delle attività formative come prova pratica.

Altre news sulla formazione qui.

Per ulteriori info scrivici a info@qst-online.it

 

Protocollo COVID-19

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro, dalle Parti Sociali e dal Ministero della Salute il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo riprende e aggiorna le procedure e le indicazioni, presenti nei precedenti Accordi Condivisi, volte a garantire l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, negli ambienti non sanitari.

Si stabilisce, quindi, quanto segue “i Datori di Lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

Il nuovo Protocollo sarà in vigore fino al 31 ottobre 2022.

Termine Stato Emergenza

Durante il periodo di emergenza, la mancata effettuazione degli aggiornamenti necessari – in materia di formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori – non precludeva lo svolgimento dell’attività lavorativa.

E’ ora importante sottolineare che – con il termine dello stato di emergenza – sarà obbligatoriamente necessario completare gli AGGIORNAMENTI dei corsi che i datori di lavoro, avevano valutato di posticipare per le questioni inerenti al Covid-19.

 

Scadenze Ambientali

Le prossime scadenze – in ambito ambientale – che è importante rammentare:

le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 375 del D. lgs. 152/2006, devono predisporre il PIANO GESTIONE SOLVENTI – entro 30 APRILE 2022

pagamento del diritto annuale per l’iscrizione all’ALBO GESTORI AMBIENTALI, autorizzazione per il trasporto dei propri rifiuti – entro 30 aprile 2022

presentazione del MUD – entro 21 MAGGIO 2022

verifica comunicazione F-GAS (ISPRA) – entro 31 MAGGIO 2022

 

DL nr.24 del 24.03.2022

DL nr.24 del 24.03.2022 Novità superamento restrizioni Covid – dal 01.04.2022 nuove regole

Di seguito le principali novità approvate dal Governo, in ambito lavorativo e di gestione di isolamento e auto-sorveglianza:

OVER 50 – GREEN PASS BASE

A partire dal 1° aprile 2022, sarà possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (con tampone), con rimozione totale dell’obbligo a partire dal 1° maggio 2022.

Rimane obbligo verifica green pass da parte dei datori di lavoro, nonché facoltà per i lavoratori di assentarsi dal lavoro in caso di assenza GP, con conservazione dell’occupazione senza retribuzione. Ad oggi, quanto sopra cesserà con il 30 aprile data da cui il green Pass e i relativi obblighi cesseranno ogni effetto, fatto salvo per le categorie sanitarie e ospedaliere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Permane l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso e nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

SMART WORKING

Prorogata anche la possibilità di usufruire – per le attività private – di lavoro agile semplificato o emergenziale.

Con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali, con proproga fino al 30 giugno 2022.

CASI DI POSITIVITA’ e GESTIONE CONTATTI STRETTI

A decorrere dal 1° aprile 2022 per i soggetti positivi al Sars-Cov-2 è previsto l’obbligo di isolamento con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all’accertamento della guarigione.

 

Non è più prevista alcuna quarantena invece per i contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, i quali dovranno osservare il regime dell’auto-sorveglianza, che consiste:

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

MUD 2022

MUD 2022

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2022

Vi ricordiamo che il 21 MAGGIO 2022 scade il termine per l’invio del MUD, relativo alla gestione dei rifiuti del 2021.

Vi invitiamo a verificare la vostra necessità di adempimento alla presentazione di tale documentazione.

Qualora foste interessati ad avvalervi dell’assistenza dei nostri tecnici per la stesura di tale documento, al link – qui sotto riportato – troverete una scheda di richiesta, che potrete inoltrarci.

Ricordiamo che i dati indicati, nella scheda, dovranno pervenirci entro e non oltre il 20 marzo 2022.

http://qst-online.it/wp-content/uploads/2022/02/MUD-2022.pdf

PREPOSTO – modifica al DLgs 81

ATTIVITA’ IN REGIME DI APPALTO E SUBAPPALTO

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Andrà quindi valutato che: qualora fosse lo stesso Datore di Lavoro ad intervenire con altro personale non sarà necessario designare un incaricato con funzione di preposto, viceversa qualora intervenissero lavoratori, uno di questi dovrà essere necessariamente un preposto e dovrà essere segnalato preventivamente per vie ufficiali al committente.

Questo provvedimento si applica a tutti i lavori commissionati a ditte terze come elettricisti, idraulici, servizio mensa, pulizie e altri.

DVR

OBBLIGO di AGGIORNAMENTO del Documento di Valutazione dei Rischi DVR

L’orientamento definito dalle sentenze, in materie di Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, è di considerare quanto segue: “il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato, per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa”.

Infatti “il Datore di Lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi – previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – analizzando ed individuando con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’Azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto Documento“.

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi deve valutare i rischi in tutti i luoghi di lavoro – ivi compresi posteggi e piazzali di carico e scarico merci, siti troppo spesso non considerati – e di tutte le attrezzature – ovvero di ogni singola attrezzatura e non per gruppo, rilevando nel documento anche ciascuna nuova collocazione.

Si raccomanda, pertanto, un’attenta valutazione del Documento rispetto alla sua aderenza alle attività svolte in Azienda.

 

Semplificazione controlli Green Pass

La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli

Utile sapere che, la nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione del decreto-legge n. 127/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, apporta alcune novità in materia di obblighi e controlli relativi ai green pass nei luoghi di lavoro.

Questa infatti potrebbe arrivare a semplificare l’organizzazione delle attività di controllo connesse al possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori, essendo ora possibile la consegna delle certificazioni stesse.

Si tratta della modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.

 

Riportiamo integralmente il comma 4, che ha solo alcune modifiche formali, e il comma 5.

Le parti in grassetto riguardano le modifiche e/o aggiunte in fase di conversione:

 

  1. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

 

  1. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

 

La possibilità della consegna, da parte dei lavoratori, del green pass ai datori di lavoro, è presente anche nel nuovo articolo 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato). Chiaramente sarà utile per ogni azienda approfondire con i consulenti relativi alla privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.