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DVR

OBBLIGO di AGGIORNAMENTO del Documento di Valutazione dei Rischi DVR

L’orientamento definito dalle sentenze, in materie di Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, è di considerare quanto segue: “il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato, per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa”.

Infatti “il Datore di Lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi – previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – analizzando ed individuando con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’Azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto Documento“.

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi deve valutare i rischi in tutti i luoghi di lavoro – ivi compresi posteggi e piazzali di carico e scarico merci, siti troppo spesso non considerati – e di tutte le attrezzature – ovvero di ogni singola attrezzatura e non per gruppo, rilevando nel documento anche ciascuna nuova collocazione.

Si raccomanda, pertanto, un’attenta valutazione del Documento rispetto alla sua aderenza alle attività svolte in Azienda.

 

Semplificazione controlli Green Pass

La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli

Utile sapere che, la nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione del decreto-legge n. 127/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, apporta alcune novità in materia di obblighi e controlli relativi ai green pass nei luoghi di lavoro.

Questa infatti potrebbe arrivare a semplificare l’organizzazione delle attività di controllo connesse al possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori, essendo ora possibile la consegna delle certificazioni stesse.

Si tratta della modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.

 

Riportiamo integralmente il comma 4, che ha solo alcune modifiche formali, e il comma 5.

Le parti in grassetto riguardano le modifiche e/o aggiunte in fase di conversione:

 

  1. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

 

  1. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.

 

La possibilità della consegna, da parte dei lavoratori, del green pass ai datori di lavoro, è presente anche nel nuovo articolo 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato). Chiaramente sarà utile per ogni azienda approfondire con i consulenti relativi alla privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.

 

ANTINCENDIO novità

Quanto previsto dal nuovo D.M. del 02 settembre 2021, in tema di prevenzione Incendi in azienda, riguarda la formazione degli Addetti all’Antincendio, pertanto si prevede:

l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio alto), degli stessi addetti;

lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione a rischio basso ed in tutti gli aggiornamenti

 

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 OTTOBRE 2022 e durante tale periodo di transizione, i corsi già programmati, potranno essere effettuati anche con i contenuti del D.M. del 10 marzo 1998. Tale proroga non potrà andare oltre i 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero aprile 2023).

Per quanto riguarda gli AGGIORNAMENTI

gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dal corso di formazione antincendio o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato, se al 4 ottobre 2022, i suddetti saranno stati svolti da meno di 5 anni (ovvero dopo il 4 ottobre 2017).

entro il 4 ottobre 2023 (cioè 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 i corsi saranno stati svolti da più di 5 anni (ovvero prima del 4 ottobre 2017).

 

 

Da fine ottobre è attivo GREENPASS50+, il servizio che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, non aderenti a NoiPA.

Agg. RSPP

Non dimenticate di verificare la scadenza del vostro attestato per la funzione di Responsabile per la Prevenzione e Protezione dei lavoratori, Datori di Lavoro.

Troverete ancora disponibilità di posti per partecipare all’ultima edizione – per il 2021 – del nostro corso in VIDEOCONFERENZA

 

TAMPONE MOLECOLARE

ATTENZIONE: CAMBIA LA VALIDITA’ dei TAMPONI

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/10/2021)  Art. 9 Certificazioni verdi COVID-19

Comma 5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera  c),  ha  una  validità  di:

48 ore dall’esecuzione del test  ((antigenico  rapido  e  di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare))

 

 

 

WEBINAR CERTIFICAZIONE VERDE

WEBINAR GRATUITO

L’RSPP RISPONDE…CERTIFICAZIONE VERDE

Si tratta di un incontro gratuito orientato a supportare le aziende nella “lettura”, comprensione ed attuazione delle disposizioni previste nell’ultimo decreto legge in merito alla CERTIFICAZIONE VERDE.

Consultate la nostra pagina FORMAZIONE, dove troverete la scheda di partecipazione o contattate il nostro staff.

 

 

 

Info: Validità tamponi

VALIDITA’ TAMPONI NEI LUOGHI DI LAVORO:

Come già detto, chi non fosse in possesso di Green Pass, in quanto non vaccinato, può  ottenere  la  Certificazione  Verde  effettuando  un  tampone  antigenico rapido o un test molecolare con risultato negativo.

Secondo quanto stabilito nel D.Lg. del 21/09/2021, la validità dei tamponi è stata definita per 48 ore (dal momento del prelievo) sia in caso di test antigenico rapido sia  in caso di test molecolare.

Questo quanto attualmente si evince dal testo di legge. Provvederemo a dare notizia di qualsiasi utile informazione dovesse sopraggiungere, in merito alla  discussa valutazione di allungare i termini di validità del test molecolare.