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Formazione uso dei Diisocianati

Corso obbligatorio per l’uso sicuro dei DIISOCIANATI Regolamento UE 2020/1149 

Modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006

OBIETTIVI E FINALITA’
Entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1% o che sono incaricati della supervisione di tali operazioni dovranno aver completato con esito positivo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati.

DESTINATARI Il lavoratore e il lavoratore autonomo che manipola diisocianati o è incaricato della supervisione di tali compiti.

DURATA
La formazione diisocianati prevede tre livelli:
Livello Generale (2 ore) – Intermedio (3 ore) – Avanzato (4 ore).
Ogni 5 anni i lavoratori dovranno seguire un corso di Aggiornamento.

Scarica la scheda di iscrizione

Protocollo COVID-19

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro, dalle Parti Sociali e dal Ministero della Salute il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo riprende e aggiorna le procedure e le indicazioni, presenti nei precedenti Accordi Condivisi, volte a garantire l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, negli ambienti non sanitari.

Si stabilisce, quindi, quanto segue “i Datori di Lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

Il nuovo Protocollo sarà in vigore fino al 31 ottobre 2022.

Scadenze Ambientali

Le prossime scadenze – in ambito ambientale – che è importante rammentare:

le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 375 del D. lgs. 152/2006, devono predisporre il PIANO GESTIONE SOLVENTI – entro 30 APRILE 2022

pagamento del diritto annuale per l’iscrizione all’ALBO GESTORI AMBIENTALI, autorizzazione per il trasporto dei propri rifiuti – entro 30 aprile 2022

presentazione del MUD – entro 21 MAGGIO 2022

verifica comunicazione F-GAS (ISPRA) – entro 31 MAGGIO 2022

 

DL nr.24 del 24.03.2022

DL nr.24 del 24.03.2022 Novità superamento restrizioni Covid – dal 01.04.2022 nuove regole

Di seguito le principali novità approvate dal Governo, in ambito lavorativo e di gestione di isolamento e auto-sorveglianza:

OVER 50 – GREEN PASS BASE

A partire dal 1° aprile 2022, sarà possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (con tampone), con rimozione totale dell’obbligo a partire dal 1° maggio 2022.

Rimane obbligo verifica green pass da parte dei datori di lavoro, nonché facoltà per i lavoratori di assentarsi dal lavoro in caso di assenza GP, con conservazione dell’occupazione senza retribuzione. Ad oggi, quanto sopra cesserà con il 30 aprile data da cui il green Pass e i relativi obblighi cesseranno ogni effetto, fatto salvo per le categorie sanitarie e ospedaliere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Permane l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso e nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

SMART WORKING

Prorogata anche la possibilità di usufruire – per le attività private – di lavoro agile semplificato o emergenziale.

Con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali, con proproga fino al 30 giugno 2022.

CASI DI POSITIVITA’ e GESTIONE CONTATTI STRETTI

A decorrere dal 1° aprile 2022 per i soggetti positivi al Sars-Cov-2 è previsto l’obbligo di isolamento con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all’accertamento della guarigione.

 

Non è più prevista alcuna quarantena invece per i contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, i quali dovranno osservare il regime dell’auto-sorveglianza, che consiste:

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

MUD 2022

MUD 2022

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2022

Vi ricordiamo che il 21 MAGGIO 2022 scade il termine per l’invio del MUD, relativo alla gestione dei rifiuti del 2021.

Vi invitiamo a verificare la vostra necessità di adempimento alla presentazione di tale documentazione.

Qualora foste interessati ad avvalervi dell’assistenza dei nostri tecnici per la stesura di tale documento, al link – qui sotto riportato – troverete una scheda di richiesta, che potrete inoltrarci.

Ricordiamo che i dati indicati, nella scheda, dovranno pervenirci entro e non oltre il 20 marzo 2022.

http://qst-online.it/wp-content/uploads/2022/02/MUD-2022.pdf

MODIFICHE IMPORTANTI AL D. lGS. 81/08

MODIFICHE IMPORTANTI PER FORMAZIONE DATORE DI LAVORO E PREPOSTO:

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo
una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.
Si prevede espressamente:
– LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DATORI DI LAVORO (anche se non RSPP)
– PER I PREPOSTI LA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DIVENTA OGNI 2 ANNI O ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI RISCHI
– LA FORMAZIONE AI PREPOSTI NON POTRA’ ESSERE IN E-LEARING
VIENE inoltre INTRODOTTO L’OBBLIGO DI UN REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

BLS-D e RETRAINING BLS-D

Siamo ad informare dell’attivazione di un nuovo percorso formativo, accreditato presso la Regione Veneto e riconosciuto dall’INAIL, con il quale si prevede una riduzione dello stesso premio INAIL – per mezzo dell’OT23 – a tutte le Aziende che mettono a disposizione il DAE e la relativa formazione.

L’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori SemiAutomatici Esterni (DAE), vengono infatti considerati come intervento di miglioramento da parte dell’Azienda.

Tale formazione è definita CORSO BLS-D, della durata di 6 ore, che ogni 2 anni dovrà essere aggiornata con corsi di RETRAINIG BLS-D, della durata di 4 ore, questi ultimi finalizzati al mantenimento inalterato delle competenze e delle capacità d’intervento del personale già formato.

Si sottolinea che, l’accreditamento presso la Regione Veneto, impone che le domande debbano pervenire entro e non oltre i 25 gg. antecedenti la data del corso.

Saremo lieti di fornire ogni ulteriore delucidazione in merito.