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Nuovo modello INAIL OT23

 

Il nuovo modello INAIL OT23 2027 consente alle aziende che investono nella sicurezza sul lavoro di ottenere uno sconto sul premio assicurativo fino al 28%. La struttura ricalca quella degli anni precedenti ma introduce specifiche modifiche sui singoli interventi e sulla documentazione probante. La scadenza per l’invio della domanda telematica è fissata al 1° marzo 2027 (poiché il termine ordinario del 28 febbraio 2027 cade di domenica).

Maggiori informazioni

PATENTE A CREDITI CANTIERI

Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132: Regolamento per la Patente a Crediti

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti.

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

Sono esclusi dall’obbligo:

  • coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali.
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I requisiti necessari per ottenere il rilascio della patente sono:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio

b) Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008

c) DVR – Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa

d) DURF – Certificazione di regolarità fiscale

e) DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità

f) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.

CIRCOLARE N. 4/2024 DEL 23/09/2024 – L’ISPETTORATO NAZIONE DEL LAVORO ha previsto la possibilità, dal 01/10/2024 al 31/10/2024, di richiedere la patente a crediti mediante l’invio di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/legale rappresentante del possesso dei requisiti, sopra indicati, tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

ATTENZIONE: La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31/10/2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

Alla data dell’invio delle Autocertificazioni/Dichiarazioni Sostitutive, redatte secondo le disposizioni del DPR 445/2000, l’azienda deve essere in possesso dei requisiti richiesti, in caso contrario incorre nelle responsabilità penali e nelle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.

Modello_Autoceritifcazione_requisiti_Patente

 

Consigliera di fiducia (per le PMI)

Il ruolo della Consigliera di Fiducia è stato introdotto dalla Raccomandazione Europea 92/131 relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini che prevede anche l’adozione di un Codice di Condotta da parte del datore di lavoro pubblico o privato. E’ pensato per fornire ai dipendenti dell’azienda un referente neutrale cui rivolgersi mezzo email per ricevere assistenza nel caso di disagio lavorativo, derivante da una situazione di violazione/abuso oppure anche da conflitti con colleghi o superiori.

Come opera?

Il servizio che proponiamo consta di un indirizzo email dedicato o un modulo dedicato per le segnalazioni, gestito direttamente dalla nostra consigliera, che provvederà a mettersi in contatto con il/la segnalante per chiarire e offrire strumenti per il superamento del disagio.

Il servizio per le aziende certificate

La figura della consigliera di fiducia si inserisce come strumento a “tutela dell’ambiente di lavoro, con particolare riferimento ad episodi di molestie o mobbing” come indicato nell’Area Processi HR, Indicatore 6 della UNI PdR 125:2022. Nelle aziende già certificate, o in procinto di certificarsi, il servizio consta anche della partecipazione della consigliera ad almeno una riunione del comitato guida, a cadenza annuale, per riportare i casi trattati ed essere di supporto all’azienda rispetto alle criticità eventualmente emerse.

Vuoi saperne di più? Puoi leggere qui:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31992H0131

Formazione uso dei Diisocianati

Corso obbligatorio per l’uso sicuro dei DIISOCIANATI Regolamento UE 2020/1149 

Modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006

OBIETTIVI E FINALITA’
Entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1% o che sono incaricati della supervisione di tali operazioni dovranno aver completato con esito positivo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati.

DESTINATARI Il lavoratore e il lavoratore autonomo che manipola diisocianati o è incaricato della supervisione di tali compiti.

DURATA
La formazione diisocianati prevede tre livelli:
Livello Generale (2 ore) – Intermedio (3 ore) – Avanzato (4 ore).
Ogni 5 anni i lavoratori dovranno seguire un corso di Aggiornamento.

Scarica la scheda di iscrizione

Protocollo COVID-19

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro, dalle Parti Sociali e dal Ministero della Salute il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo riprende e aggiorna le procedure e le indicazioni, presenti nei precedenti Accordi Condivisi, volte a garantire l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, negli ambienti non sanitari.

Si stabilisce, quindi, quanto segue “i Datori di Lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

Il nuovo Protocollo sarà in vigore fino al 31 ottobre 2022.

Scadenze Ambientali

Le prossime scadenze – in ambito ambientale – che è importante rammentare:

le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 375 del D. lgs. 152/2006, devono predisporre il PIANO GESTIONE SOLVENTI – entro 30 APRILE 2022

pagamento del diritto annuale per l’iscrizione all’ALBO GESTORI AMBIENTALI, autorizzazione per il trasporto dei propri rifiuti – entro 30 aprile 2022

presentazione del MUD – entro 21 MAGGIO 2022

verifica comunicazione F-GAS (ISPRA) – entro 31 MAGGIO 2022

 

DL nr.24 del 24.03.2022

DL nr.24 del 24.03.2022 Novità superamento restrizioni Covid – dal 01.04.2022 nuove regole

Di seguito le principali novità approvate dal Governo, in ambito lavorativo e di gestione di isolamento e auto-sorveglianza:

OVER 50 – GREEN PASS BASE

A partire dal 1° aprile 2022, sarà possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (con tampone), con rimozione totale dell’obbligo a partire dal 1° maggio 2022.

Rimane obbligo verifica green pass da parte dei datori di lavoro, nonché facoltà per i lavoratori di assentarsi dal lavoro in caso di assenza GP, con conservazione dell’occupazione senza retribuzione. Ad oggi, quanto sopra cesserà con il 30 aprile data da cui il green Pass e i relativi obblighi cesseranno ogni effetto, fatto salvo per le categorie sanitarie e ospedaliere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Permane l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso e nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

SMART WORKING

Prorogata anche la possibilità di usufruire – per le attività private – di lavoro agile semplificato o emergenziale.

Con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali, con proproga fino al 30 giugno 2022.

CASI DI POSITIVITA’ e GESTIONE CONTATTI STRETTI

A decorrere dal 1° aprile 2022 per i soggetti positivi al Sars-Cov-2 è previsto l’obbligo di isolamento con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all’accertamento della guarigione.

 

Non è più prevista alcuna quarantena invece per i contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, i quali dovranno osservare il regime dell’auto-sorveglianza, che consiste:

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.