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WEBINAR CERTIFICAZIONE VERDE

WEBINAR GRATUITO

L’RSPP RISPONDE…CERTIFICAZIONE VERDE

Si tratta di un incontro gratuito orientato a supportare le aziende nella “lettura”, comprensione ed attuazione delle disposizioni previste nell’ultimo decreto legge in merito alla CERTIFICAZIONE VERDE.

Consultate la nostra pagina FORMAZIONE, dove troverete la scheda di partecipazione o contattate il nostro staff.

 

 

 

Info: Validità tamponi

VALIDITA’ TAMPONI NEI LUOGHI DI LAVORO:

Come già detto, chi non fosse in possesso di Green Pass, in quanto non vaccinato, può  ottenere  la  Certificazione  Verde  effettuando  un  tampone  antigenico rapido o un test molecolare con risultato negativo.

Secondo quanto stabilito nel D.Lg. del 21/09/2021, la validità dei tamponi è stata definita per 48 ore (dal momento del prelievo) sia in caso di test antigenico rapido sia  in caso di test molecolare.

Questo quanto attualmente si evince dal testo di legge. Provvederemo a dare notizia di qualsiasi utile informazione dovesse sopraggiungere, in merito alla  discussa valutazione di allungare i termini di validità del test molecolare.

D. Lgs. “Green Pass”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato il Decreto Legge denominato “GREEN PASS” – con validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In attesa di leggerne la prossima pubblicazione su la Gazzetta Ufficiale, evidenziamo le principali novità introdotte:

 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio per chiunque svolga
un’attività nel settore privato, ai fini di accedere nei propri luoghi lavorativi, essere in
possesso ed esibire su richiesta di chi è incaricato alla verifica del documento, la
certificazione verde COVID-19.
Il dipendente che comunica di non essere in possesso del Green Pass o di non averlo al
momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato, dal punto di vista lavorativo, assente
senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso fino all’esibizione della certificazione, ma
privo di conseguenze disciplinari.
N.B. le disposizioni in materia di Green Pass non sono applicabili ai soggetti esenti alla
campagna vaccinale sulla base di un’idonea certificazione medica rilasciata.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO LAVORATIVO.

Entro il 15 ottobre 2021, verranno definite le modalità operative di controllo, anche a
campione, dei propri dipendenti in merito al possesso della certificazione verde.
I controlli previsti sono da effettuare, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

SANZIONI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI.

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli dovuti sono previste sanzioni da Euro
400,00 ad Euro 1.000,00.
Per i dipendenti che verranno sorpresi in un luogo di lavoro privi della certificazione sono
previste sanzioni da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00.

 

 

 

 

 

NOVITA’

Non il  solito AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI!!!

Ma SESSIONI di APPROFONDIMENTO – di 2 ore ciascuna – che potranno essere MODULABILI tra loro, scegliendo gli argomenti di maggiore interesse: Valutazione del Rischio Chimico o Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni o Valutazione del Rischio Stress LC e la Comunicazione.

Ogni sessione potrà essere sommata ad altre, fino al raggiungimento del tetto di 6 ore, previsto secondo i termini di legge, nell’arco dei 5 anni.

Consultate la nostra pagina “Formazione”, dove troverete la relativa scheda d’iscrizione o contattate i nostri uffici per ottenere maggiori informazioni.

 

 

RIDUZIONE TASSO INAIL

Con la Nota operativa del 28 luglio, INAIL ha comunicato la pubblicazione del nuovo Modello di domanda OT23 per la riduzione del
tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022 (disponibile sul sito dell’INAIL), in relazione agli interventi per la prevenzione e
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.
Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2021. Da segnalare come novità:
– l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es.
acciaierie, fonderie, ecc.)
– la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-182;
– per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la
movimentazione manuale dei carichi) è possibile realizzare l’intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine,
– noleggio o leasing sono invece esclusi per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del
rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Inoltre, sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, per facilitare sia la
presentazione delle domande sia le operazioni di verifica da parte dell’INAIL.

DPI PER IL RUMORE

DPI PER IL RUMORE: LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE

Deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il rumore, ma con quali linee guida?

 

L’art. 197 del D. lgs. 81/08, indica che deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, qualora l’utilizzo di tali dispositivi si riveli potenzialmente più rischioso per la salute e sicurezza dei lavoratori, rispetto a loro non utilizzo.

Sentite le parti sociali, le deroghe di cui sopra, possono essere concesse per un periodo massimo di 4 anni.

Sarà l’organo di vigilanza territorialmente competente a darne comunicazione al Ministero del Lavoro, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse.

Allo scadere dei 4 anni, le deroghe verranno riesaminate e qualora fossero venuti meno i relativi presupposti, riprenderà l’immediata applicazione della disciplina regolare.

La concessione delle deroghe è inoltre condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano che i rischi derivanti, siano ridotti al minimo.

Il datore di lavoro deve pertanto garantire ed assicurare l’intensificazione di tale sorveglianza ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, infine, trasmette ogni 4 anni alla Commissione Europea un prospetto globale e motivato, delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo di legge.