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MODIFICHE IMPORTANTI AL D. lGS. 81/08

MODIFICHE IMPORTANTI PER FORMAZIONE DATORE DI LAVORO E PREPOSTO:

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo
una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.
Si prevede espressamente:
– LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DATORI DI LAVORO (anche se non RSPP)
– PER I PREPOSTI LA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DIVENTA OGNI 2 ANNI O ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI RISCHI
– LA FORMAZIONE AI PREPOSTI NON POTRA’ ESSERE IN E-LEARING
VIENE inoltre INTRODOTTO L’OBBLIGO DI UN REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

BLS-D e RETRAINING BLS-D

Siamo ad informare dell’attivazione di un nuovo percorso formativo, accreditato presso la Regione Veneto e riconosciuto dall’INAIL, con il quale si prevede una riduzione dello stesso premio INAIL – per mezzo dell’OT23 – a tutte le Aziende che mettono a disposizione il DAE e la relativa formazione.

L’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori SemiAutomatici Esterni (DAE), vengono infatti considerati come intervento di miglioramento da parte dell’Azienda.

Tale formazione è definita CORSO BLS-D, della durata di 6 ore, che ogni 2 anni dovrà essere aggiornata con corsi di RETRAINIG BLS-D, della durata di 4 ore, questi ultimi finalizzati al mantenimento inalterato delle competenze e delle capacità d’intervento del personale già formato.

Si sottolinea che, l’accreditamento presso la Regione Veneto, impone che le domande debbano pervenire entro e non oltre i 25 gg. antecedenti la data del corso.

Saremo lieti di fornire ogni ulteriore delucidazione in merito.

PREPOSTO – modifica al DLgs 81

ATTIVITA’ IN REGIME DI APPALTO E SUBAPPALTO

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Andrà quindi valutato che: qualora fosse lo stesso Datore di Lavoro ad intervenire con altro personale non sarà necessario designare un incaricato con funzione di preposto, viceversa qualora intervenissero lavoratori, uno di questi dovrà essere necessariamente un preposto e dovrà essere segnalato preventivamente per vie ufficiali al committente.

Questo provvedimento si applica a tutti i lavori commissionati a ditte terze come elettricisti, idraulici, servizio mensa, pulizie e altri.