Il RIESAME del DVR

Perché il RIESAME continuo del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Per dare una risposta a quanti si domandano quale sia l’obbligo di riesame del DVR o dell’aggiornamento di valutazioni già esistenti, sottolineiamo che:

la disposizione di legge, di cui all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, dispone che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo anche in relazione agli strumenti messi a disposizione dalla costante evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, nonché ovviamente a seguito di infortuni significativi o quando i sopraluoghi del medico del lavoro ne evidenzino la necessità.

Il documento di valutazione dei rischi, infatti, è uno strumento flessibile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai rischi concreti presenti in azienda e deve essere riesaminato o, laddove necessario, aggiornato con continuità a quei mutamenti sopravvenuti che possono essere potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischi dei lavoratori.