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MUD 2022

MUD 2022

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2022

Vi ricordiamo che il 21 MAGGIO 2022 scade il termine per l’invio del MUD, relativo alla gestione dei rifiuti del 2021.

Vi invitiamo a verificare la vostra necessità di adempimento alla presentazione di tale documentazione.

Qualora foste interessati ad avvalervi dell’assistenza dei nostri tecnici per la stesura di tale documento, al link – qui sotto riportato – troverete una scheda di richiesta, che potrete inoltrarci.

Ricordiamo che i dati indicati, nella scheda, dovranno pervenirci entro e non oltre il 20 marzo 2022.

http://qst-online.it/wp-content/uploads/2022/02/MUD-2022.pdf

MODIFICHE IMPORTANTI AL D. lGS. 81/08

MODIFICHE IMPORTANTI PER FORMAZIONE DATORE DI LAVORO E PREPOSTO:

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo
una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.
Si prevede espressamente:
– LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DATORI DI LAVORO (anche se non RSPP)
– PER I PREPOSTI LA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DIVENTA OGNI 2 ANNI O ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI RISCHI
– LA FORMAZIONE AI PREPOSTI NON POTRA’ ESSERE IN E-LEARING
VIENE inoltre INTRODOTTO L’OBBLIGO DI UN REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

BLS-D e RETRAINING BLS-D

Siamo ad informare dell’attivazione di un nuovo percorso formativo, accreditato presso la Regione Veneto e riconosciuto dall’INAIL, con il quale si prevede una riduzione dello stesso premio INAIL – per mezzo dell’OT23 – a tutte le Aziende che mettono a disposizione il DAE e la relativa formazione.

L’utilizzo e la gestione dei Defibrillatori SemiAutomatici Esterni (DAE), vengono infatti considerati come intervento di miglioramento da parte dell’Azienda.

Tale formazione è definita CORSO BLS-D, della durata di 6 ore, che ogni 2 anni dovrà essere aggiornata con corsi di RETRAINIG BLS-D, della durata di 4 ore, questi ultimi finalizzati al mantenimento inalterato delle competenze e delle capacità d’intervento del personale già formato.

Si sottolinea che, l’accreditamento presso la Regione Veneto, impone che le domande debbano pervenire entro e non oltre i 25 gg. antecedenti la data del corso.

Saremo lieti di fornire ogni ulteriore delucidazione in merito.

DVR

OBBLIGO di AGGIORNAMENTO del Documento di Valutazione dei Rischi DVR

L’orientamento definito dalle sentenze, in materie di Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, è di considerare quanto segue: “il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato, per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa”.

Infatti “il Datore di Lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi – previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – analizzando ed individuando con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’Azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto Documento“.

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi deve valutare i rischi in tutti i luoghi di lavoro – ivi compresi posteggi e piazzali di carico e scarico merci, siti troppo spesso non considerati – e di tutte le attrezzature – ovvero di ogni singola attrezzatura e non per gruppo, rilevando nel documento anche ciascuna nuova collocazione.

Si raccomanda, pertanto, un’attenta valutazione del Documento rispetto alla sua aderenza alle attività svolte in Azienda.

 

ANTINCENDIO novità

Quanto previsto dal nuovo D.M. del 02 settembre 2021, in tema di prevenzione Incendi in azienda, riguarda la formazione degli Addetti all’Antincendio, pertanto si prevede:

l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio alto), degli stessi addetti;

lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione a rischio basso ed in tutti gli aggiornamenti

 

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 OTTOBRE 2022 e durante tale periodo di transizione, i corsi già programmati, potranno essere effettuati anche con i contenuti del D.M. del 10 marzo 1998. Tale proroga non potrà andare oltre i 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero aprile 2023).

Per quanto riguarda gli AGGIORNAMENTI

gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dal corso di formazione antincendio o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato, se al 4 ottobre 2022, i suddetti saranno stati svolti da meno di 5 anni (ovvero dopo il 4 ottobre 2017).

entro il 4 ottobre 2023 (cioè 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 i corsi saranno stati svolti da più di 5 anni (ovvero prima del 4 ottobre 2017).

 

 

TAMPONE MOLECOLARE

ATTENZIONE: CAMBIA LA VALIDITA’ dei TAMPONI

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/10/2021)  Art. 9 Certificazioni verdi COVID-19

Comma 5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera  c),  ha  una  validità  di:

48 ore dall’esecuzione del test  ((antigenico  rapido  e  di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare))

 

 

 

Info: Validità tamponi

VALIDITA’ TAMPONI NEI LUOGHI DI LAVORO:

Come già detto, chi non fosse in possesso di Green Pass, in quanto non vaccinato, può  ottenere  la  Certificazione  Verde  effettuando  un  tampone  antigenico rapido o un test molecolare con risultato negativo.

Secondo quanto stabilito nel D.Lg. del 21/09/2021, la validità dei tamponi è stata definita per 48 ore (dal momento del prelievo) sia in caso di test antigenico rapido sia  in caso di test molecolare.

Questo quanto attualmente si evince dal testo di legge. Provvederemo a dare notizia di qualsiasi utile informazione dovesse sopraggiungere, in merito alla  discussa valutazione di allungare i termini di validità del test molecolare.