ANTINCENDIO novità

Quanto previsto dal nuovo D.M. del 02 settembre 2021, in tema di prevenzione Incendi in azienda, riguarda la formazione degli Addetti all’Antincendio, pertanto si prevede:

l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio alto), degli stessi addetti;

lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione a rischio basso ed in tutti gli aggiornamenti

 

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 OTTOBRE 2022 e durante tale periodo di transizione, i corsi già programmati, potranno essere effettuati anche con i contenuti del D.M. del 10 marzo 1998. Tale proroga non potrà andare oltre i 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero aprile 2023).

Per quanto riguarda gli AGGIORNAMENTI

gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dal corso di formazione antincendio o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato, se al 4 ottobre 2022, i suddetti saranno stati svolti da meno di 5 anni (ovvero dopo il 4 ottobre 2017).

entro il 4 ottobre 2023 (cioè 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 i corsi saranno stati svolti da più di 5 anni (ovvero prima del 4 ottobre 2017).