DVR

OBBLIGO di AGGIORNAMENTO del Documento di Valutazione dei Rischi DVR

L’orientamento definito dalle sentenze, in materie di Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, è di considerare quanto segue: “il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato, per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell’attività lavorativa”.

Infatti “il Datore di Lavoro non solo ha l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi – previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – analizzando ed individuando con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’Azienda, ma è tenuto anche a sottoporre a periodico aggiornamento il suddetto Documento“.

In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi deve valutare i rischi in tutti i luoghi di lavoro – ivi compresi posteggi e piazzali di carico e scarico merci, siti troppo spesso non considerati – e di tutte le attrezzature – ovvero di ogni singola attrezzatura e non per gruppo, rilevando nel documento anche ciascuna nuova collocazione.

Si raccomanda, pertanto, un’attenta valutazione del Documento rispetto alla sua aderenza alle attività svolte in Azienda.