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Formazione uso dei Diisocianati

Corso obbligatorio per l’uso sicuro dei DIISOCIANATI Regolamento UE 2020/1149 

Modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006

OBIETTIVI E FINALITA’
Entro il 24 agosto 2023 gli utilizzatori industriali o professionali che manipolano diisocianati in quantità pari o superiori allo 0,1% o che sono incaricati della supervisione di tali operazioni dovranno aver completato con esito positivo la formazione obbligatoria per l’uso sicuro dei diisocianati.

DESTINATARI Il lavoratore e il lavoratore autonomo che manipola diisocianati o è incaricato della supervisione di tali compiti.

DURATA
La formazione diisocianati prevede tre livelli:
Livello Generale (2 ore) – Intermedio (3 ore) – Avanzato (4 ore).
Ogni 5 anni i lavoratori dovranno seguire un corso di Aggiornamento.

Scarica la scheda di iscrizione

Approfondimento sull’Art 37

A cura dell’ING. Lorenzo Peghin

Approfondimento: alcune considerazioni sull’art 37 e, in particolare, sull’addestramento: l’aggiornamento del comma 5 dell’art 37 individua due passaggi obbligatori per documentare l’avvenuto addestramento all’utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale: il primo si riferisce al superamento di una prova pratica; il secondo ad una esercitazione pratica che dia evidenza dell’attuazione delle procedure di lavoro in sicurezza.

A nostro avviso, l’inserimento della parola “inoltre” nel testo rende obbligatori i due passaggi al fine di  documentare l’avvenuto addestramento.

Come distinguere una prova pratica da un’esercitazione pratica?

Distinguiamo due casi possibili, lavoratore che da tempo opera in azienda e a conoscenza delle modalità lavorative e nuovo assunto o lavoratore addetto per la prima volta all’attività ricadente nell’obbligo di addestramento; evidentemente le modalità per dimostrare l’avvenuto addestramento dovranno percorrere due vie diverse.

  1. Nel caso di lavoratore esperto la documentazione della prova pratica potrebbe consistere nel dimostrare la conoscenza del funzionamento, delle sicurezze dove presenti, dei limiti funzionali e operativi, nonché dei rischi che l’attività comporta; mentre l’esercitazione pratica dovrebbe consistere nel dimostrare operativamente che si rispettano le procedure di sicurezza previste e, necessariamente, presenti come tratte e approfondite dalle istruzioni corredate dal costruttore o produttore.
  2. Nel caso del lavoratore addetto ad una nuova mansione ritengo che la prova pratica avvenga alla fine di un percorso formativo documentato e suddiviso in più passaggi attuato con l’assistenza di un tutor esperto.

In questo caso i passaggi potranno comprendere, la spiegazione delle modalità operative e di utilizzo, una prima dimostrazione pratica eseguita dal tutor, prime prove eseguite sotto la sorveglianza del tutor per arrivare in tempi più o meno lunghi, a seconda della difficoltà e del rischio, ad una esercitazione pratica in autonomia del nuovo addetto considerando l’insieme delle attività formative come prova pratica.

Altre news sulla formazione qui.

Per ulteriori info scrivici a info@qst-online.it

 

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