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D. Lgs. “Green Pass”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato il Decreto Legge denominato “GREEN PASS” – con validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In attesa di leggerne la prossima pubblicazione su la Gazzetta Ufficiale, evidenziamo le principali novità introdotte:

 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio per chiunque svolga
un’attività nel settore privato, ai fini di accedere nei propri luoghi lavorativi, essere in
possesso ed esibire su richiesta di chi è incaricato alla verifica del documento, la
certificazione verde COVID-19.
Il dipendente che comunica di non essere in possesso del Green Pass o di non averlo al
momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato, dal punto di vista lavorativo, assente
senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso fino all’esibizione della certificazione, ma
privo di conseguenze disciplinari.
N.B. le disposizioni in materia di Green Pass non sono applicabili ai soggetti esenti alla
campagna vaccinale sulla base di un’idonea certificazione medica rilasciata.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO LAVORATIVO.

Entro il 15 ottobre 2021, verranno definite le modalità operative di controllo, anche a
campione, dei propri dipendenti in merito al possesso della certificazione verde.
I controlli previsti sono da effettuare, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

SANZIONI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI.

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli dovuti sono previste sanzioni da Euro
400,00 ad Euro 1.000,00.
Per i dipendenti che verranno sorpresi in un luogo di lavoro privi della certificazione sono
previste sanzioni da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00.

 

 

 

 

 

RIDUZIONE TASSO INAIL

Con la Nota operativa del 28 luglio, INAIL ha comunicato la pubblicazione del nuovo Modello di domanda OT23 per la riduzione del
tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022 (disponibile sul sito dell’INAIL), in relazione agli interventi per la prevenzione e
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.
Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2021. Da segnalare come novità:
– l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es.
acciaierie, fonderie, ecc.)
– la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-182;
– per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la
movimentazione manuale dei carichi) è possibile realizzare l’intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine,
– noleggio o leasing sono invece esclusi per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del
rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Inoltre, sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, per facilitare sia la
presentazione delle domande sia le operazioni di verifica da parte dell’INAIL.

DPI PER IL RUMORE

DPI PER IL RUMORE: LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE

Deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il rumore, ma con quali linee guida?

 

L’art. 197 del D. lgs. 81/08, indica che deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, qualora l’utilizzo di tali dispositivi si riveli potenzialmente più rischioso per la salute e sicurezza dei lavoratori, rispetto a loro non utilizzo.

Sentite le parti sociali, le deroghe di cui sopra, possono essere concesse per un periodo massimo di 4 anni.

Sarà l’organo di vigilanza territorialmente competente a darne comunicazione al Ministero del Lavoro, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse.

Allo scadere dei 4 anni, le deroghe verranno riesaminate e qualora fossero venuti meno i relativi presupposti, riprenderà l’immediata applicazione della disciplina regolare.

La concessione delle deroghe è inoltre condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano che i rischi derivanti, siano ridotti al minimo.

Il datore di lavoro deve pertanto garantire ed assicurare l’intensificazione di tale sorveglianza ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, infine, trasmette ogni 4 anni alla Commissione Europea un prospetto globale e motivato, delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo di legge.

                                                                                                                                                         

OGGETTI PLASTICI MONOUSO

MESSA LA BANDO DI ALCUNI OGGETTI PLASTICI MONOUSO

Dal 3 luglio 2021 nei Paesi dell’Unione Europea sono vietati gli oggetti in plastica monouso: piatti e posate (ma non bicchieri), cannucce, cotton fioc, bastoncini per palloncini, contenitori in polistirolo per alimenti e bevande.

Le norme previste dalla direttiva europea SUP (Single Use Plastic), approvata nel 2019 e recepita dall’Italia con la legge 53/2021, per il momento non impattano sui prodotti usa e getta più diffusi, ma più difficili da sostituire con alternative ecologiche: dalle bottiglie per acqua  e bibite, ai flaconi per detergenti e detersivi, dalle scatolette alle buste per i cibi. Per i bicchieri di plastica, c’è solo un invito a ridurne il consumo.

EMISSIONI SOSTANZE CANCEROSE

Il D.lgs. 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera, prevedendo inoltre variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.

Il comma 7-bis all’art. 271, dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerose o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

L’art. 127 dispone che i gestori degli impianti esistenti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 369, debbano compilare  e trasmettere entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all’autorità competente dove si analizza: la disponibilità di sostanze alternative, i rischi connessi, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

La relazione dovrà essere trasmessa ogni 5 anni.

Il RIESAME del DVR

Perché il RIESAME continuo del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Per dare una risposta a quanti si domandano quale sia l’obbligo di riesame del DVR o dell’aggiornamento di valutazioni già esistenti, sottolineiamo che:

la disposizione di legge, di cui all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, dispone che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo anche in relazione agli strumenti messi a disposizione dalla costante evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, nonché ovviamente a seguito di infortuni significativi o quando i sopraluoghi del medico del lavoro ne evidenzino la necessità.

Il documento di valutazione dei rischi, infatti, è uno strumento flessibile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai rischi concreti presenti in azienda e deve essere riesaminato o, laddove necessario, aggiornato con continuità a quei mutamenti sopravvenuti che possono essere potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischi dei lavoratori.

 

Lavoratori Neoassunti

COME BISOGNA COMPORTARSI PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEO ASSUNTI?

Quanto è espresso nel D. Lgs n. 81/2008 , può essere brevemente riassunto nella richiesta che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma valevole anche per dirigenti e preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente l’assunzione, come indicato nelle disposizioni di legge e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.

I 60 gg. indicati, costituiscono quindi un lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di far completare la formazione del lavoratore, se proprio non fosse stato possibile terminarla prima che il lavoratore stesso fosse avviato alla sua attività.

In occasione di un’eventuale visita ispettiva – da parte dell’organo di vigilanza – si ricorda che, in caso di inadempimento alle disposizioni suddette, il datore di lavoro potrà essere sottoposto a sanzioni, avendo di fatto violato l’art. 37 comma 1 del decreto legge.

Novità RIFIUTI e TARI

POSSIBILE RISPARMIO SULLA TARI

Tra le diverse misure che il Decreto Legge 31 maggio 2021, nr. 77, si segnala che all’Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) viene soppresso il certificato di avvenuto smaltimento, al posto del quale viene prevista un’attestazione di avvio al recupero o smaltimento. Viene inoltre sostituito l’allegato D sulla classificazione dei rifiuti, che non era allineato alla nomenclatura UE.