EMISSIONI SOSTANZE CANCEROSE

Il D.lgs. 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera, prevedendo inoltre variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.

Il comma 7-bis all’art. 271, dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerose o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

L’art. 127 dispone che i gestori degli impianti esistenti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 369, debbano compilare  e trasmettere entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all’autorità competente dove si analizza: la disponibilità di sostanze alternative, i rischi connessi, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

La relazione dovrà essere trasmessa ogni 5 anni.