Nuovo accordo SR

 

Pillole di Sapere!

Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?
Risposta
No. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il periodo transitorio previsto dall’attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità di avviare i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’attuale Accordo.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali