DL nr.24 del 24.03.2022

DL nr.24 del 24.03.2022 Novità superamento restrizioni Covid – dal 01.04.2022 nuove regole

Di seguito le principali novità approvate dal Governo, in ambito lavorativo e di gestione di isolamento e auto-sorveglianza:

OVER 50 – GREEN PASS BASE

A partire dal 1° aprile 2022, sarà possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (con tampone), con rimozione totale dell’obbligo a partire dal 1° maggio 2022.

Rimane obbligo verifica green pass da parte dei datori di lavoro, nonché facoltà per i lavoratori di assentarsi dal lavoro in caso di assenza GP, con conservazione dell’occupazione senza retribuzione. Ad oggi, quanto sopra cesserà con il 30 aprile data da cui il green Pass e i relativi obblighi cesseranno ogni effetto, fatto salvo per le categorie sanitarie e ospedaliere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Permane l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso e nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche.

SMART WORKING

Prorogata anche la possibilità di usufruire – per le attività private – di lavoro agile semplificato o emergenziale.

Con riferimento a quanto predisposto ai due commi del decreto-legge 19 maggio 2020, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali, con proproga fino al 30 giugno 2022.

CASI DI POSITIVITA’ e GESTIONE CONTATTI STRETTI

A decorrere dal 1° aprile 2022 per i soggetti positivi al Sars-Cov-2 è previsto l’obbligo di isolamento con divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all’accertamento della guarigione.

 

Non è più prevista alcuna quarantena invece per i contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, i quali dovranno osservare il regime dell’auto-sorveglianza, che consiste:

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;

di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.