Lavoratori Neoassunti
COME BISOGNA COMPORTARSI PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEO ASSUNTI?
Quanto è espresso nel D. Lgs n. 81/2008 , può essere brevemente riassunto nella richiesta che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma valevole anche per dirigenti e preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente l’assunzione, come indicato nelle disposizioni di legge e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
I 60 gg. indicati, costituiscono quindi un lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di far completare la formazione del lavoratore, se proprio non fosse stato possibile terminarla prima che il lavoratore stesso fosse avviato alla sua attività.
In occasione di un’eventuale visita ispettiva – da parte dell’organo di vigilanza – si ricorda che, in caso di inadempimento alle disposizioni suddette, il datore di lavoro potrà essere sottoposto a sanzioni, avendo di fatto violato l’art. 37 comma 1 del decreto legge.