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D. Lgs. “Green Pass”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato il Decreto Legge denominato “GREEN PASS” – con validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In attesa di leggerne la prossima pubblicazione su la Gazzetta Ufficiale, evidenziamo le principali novità introdotte:

 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio per chiunque svolga
un’attività nel settore privato, ai fini di accedere nei propri luoghi lavorativi, essere in
possesso ed esibire su richiesta di chi è incaricato alla verifica del documento, la
certificazione verde COVID-19.
Il dipendente che comunica di non essere in possesso del Green Pass o di non averlo al
momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato, dal punto di vista lavorativo, assente
senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso fino all’esibizione della certificazione, ma
privo di conseguenze disciplinari.
N.B. le disposizioni in materia di Green Pass non sono applicabili ai soggetti esenti alla
campagna vaccinale sulla base di un’idonea certificazione medica rilasciata.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO LAVORATIVO.

Entro il 15 ottobre 2021, verranno definite le modalità operative di controllo, anche a
campione, dei propri dipendenti in merito al possesso della certificazione verde.
I controlli previsti sono da effettuare, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

SANZIONI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI.

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli dovuti sono previste sanzioni da Euro
400,00 ad Euro 1.000,00.
Per i dipendenti che verranno sorpresi in un luogo di lavoro privi della certificazione sono
previste sanzioni da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00.

 

 

 

 

 

DPI PER IL RUMORE

DPI PER IL RUMORE: LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE

Deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il rumore, ma con quali linee guida?

 

L’art. 197 del D. lgs. 81/08, indica che deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, qualora l’utilizzo di tali dispositivi si riveli potenzialmente più rischioso per la salute e sicurezza dei lavoratori, rispetto a loro non utilizzo.

Sentite le parti sociali, le deroghe di cui sopra, possono essere concesse per un periodo massimo di 4 anni.

Sarà l’organo di vigilanza territorialmente competente a darne comunicazione al Ministero del Lavoro, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse.

Allo scadere dei 4 anni, le deroghe verranno riesaminate e qualora fossero venuti meno i relativi presupposti, riprenderà l’immediata applicazione della disciplina regolare.

La concessione delle deroghe è inoltre condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano che i rischi derivanti, siano ridotti al minimo.

Il datore di lavoro deve pertanto garantire ed assicurare l’intensificazione di tale sorveglianza ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, infine, trasmette ogni 4 anni alla Commissione Europea un prospetto globale e motivato, delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo di legge.

                                                                                                                                                         

OGGETTI PLASTICI MONOUSO

MESSA LA BANDO DI ALCUNI OGGETTI PLASTICI MONOUSO

Dal 3 luglio 2021 nei Paesi dell’Unione Europea sono vietati gli oggetti in plastica monouso: piatti e posate (ma non bicchieri), cannucce, cotton fioc, bastoncini per palloncini, contenitori in polistirolo per alimenti e bevande.

Le norme previste dalla direttiva europea SUP (Single Use Plastic), approvata nel 2019 e recepita dall’Italia con la legge 53/2021, per il momento non impattano sui prodotti usa e getta più diffusi, ma più difficili da sostituire con alternative ecologiche: dalle bottiglie per acqua  e bibite, ai flaconi per detergenti e detersivi, dalle scatolette alle buste per i cibi. Per i bicchieri di plastica, c’è solo un invito a ridurne il consumo.

EMISSIONI SOSTANZE CANCEROSE

Il D.lgs. 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera, prevedendo inoltre variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.

Il comma 7-bis all’art. 271, dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerose o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

L’art. 127 dispone che i gestori degli impianti esistenti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 369, debbano compilare  e trasmettere entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all’autorità competente dove si analizza: la disponibilità di sostanze alternative, i rischi connessi, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

La relazione dovrà essere trasmessa ogni 5 anni.

Il RIESAME del DVR

Perché il RIESAME continuo del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Per dare una risposta a quanti si domandano quale sia l’obbligo di riesame del DVR o dell’aggiornamento di valutazioni già esistenti, sottolineiamo che:

la disposizione di legge, di cui all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, dispone che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo anche in relazione agli strumenti messi a disposizione dalla costante evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, nonché ovviamente a seguito di infortuni significativi o quando i sopraluoghi del medico del lavoro ne evidenzino la necessità.

Il documento di valutazione dei rischi, infatti, è uno strumento flessibile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai rischi concreti presenti in azienda e deve essere riesaminato o, laddove necessario, aggiornato con continuità a quei mutamenti sopravvenuti che possono essere potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischi dei lavoratori.

 

Lavoratori Neoassunti

COME BISOGNA COMPORTARSI PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEO ASSUNTI?

Quanto è espresso nel D. Lgs n. 81/2008 , può essere brevemente riassunto nella richiesta che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma valevole anche per dirigenti e preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente l’assunzione, come indicato nelle disposizioni di legge e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.

I 60 gg. indicati, costituiscono quindi un lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di far completare la formazione del lavoratore, se proprio non fosse stato possibile terminarla prima che il lavoratore stesso fosse avviato alla sua attività.

In occasione di un’eventuale visita ispettiva – da parte dell’organo di vigilanza – si ricorda che, in caso di inadempimento alle disposizioni suddette, il datore di lavoro potrà essere sottoposto a sanzioni, avendo di fatto violato l’art. 37 comma 1 del decreto legge.

Formazione Antincendio

La Formazione Antincendio, va aggiornata?

La risposta a questa frequentissima, quanto importante, domanda è da ricercarsi nel riferimento normativo che di seguito riportiamo:

D.Lgs 81/2008 – Art. 37

“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico;

in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni in cui al decreto del Ministero dell’Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre, n. 626.”

Nuove Schede di Sicurezza

REGOLAMENTO 2020/878

NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO

 

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la
compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, abrogando il precedente Reg. (UE) 830/2015 con
applicazione delle nuove prescrizioni dal 1° gennaio 2021. Deroga: le SDS non conformi all’allegato del Regolamento (UE) 2020/878
possono continuare a essere fornite FINO AL 31 DICEMBRE 2022 (se non soggette a revisione fino a tale termine).
Riportiamo gli aspetti più importanti di questo nuovo Regolamento:

o le Schede di Sicurezza per i prodotti chimici devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal
Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
o è stato introdotto, nella sezione 1.1, il codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale
al nuovo sistema europeo;
o si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso
presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
o si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella Scheda di Sicurezza;
o interferenti endocrini: vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella
sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Movimentazione Carichi

NO TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI NEL PERIODO POST-PARTUM

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato una comunicazione (nota n. 553 del 2 aprile 2021) inerente alla interdizione post
partum – come da disposizioni previste dagli artt. 6-7-17 del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente a mansioni di trasporto e sollevamento
pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Al fine di uniformare l’attività degli Uffici nell’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo
successivo al parto, l’INL chiarisce che, anche qualora il rischio attinente al trasporto e sollevamento dei pesi non sia stato
espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento
della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione
competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

DOCUMENTO STRESS

PERCHE’ E’ NECESSARIO IL DOCUMENTO SULLO STRESS DA LAVORO CORRELATO ED IN COSA CONSISTE.

Ogni situazione vissuta racchiude in sé fonti di stress ed un ambiente di lavoro non fa eccezione.

Responsabilità del datore di lavoro è verificare che, nell’ambito lavorativo, non vi siano situazioni di squilibrio tali da rischiare di compromettere, nel medio – lungo termine, la salute fisica e mentale dei propri collaboratori.

In Italia, il vigente quadro normativo – costituito dal D.lgs 81/08 – obbliga pertanto i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio da stress lavoro correlato, come tutti gli altri rischi, ma con una frequenza ancor più ridotta: ogni 2 anni.

Nel novembre 2021, la commissione consultiva permanente europea, per la salute e sicurezza sul lavoro, ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione di tale rischio, individuando un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo e che necessita di esperti qualificati.

Azioni d’indagine preliminare sulla base di dati oggettivi ed il coinvolgimento del personale operante all’interno dell’organico, porteranno alla formulazione di uno strumento che, dopo aver individuato i fattori di rischio, guiderà alla pianificazione d’interventi correttivi e piani di monitoraggio.

Il fine è quello di ottimizzare la qualità del lavoro, la soddisfazione e la motivazione di tutto il team lavorativo.