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EMISSIONI SOSTANZE CANCEROSE

Il D.lgs. 102/2020, in vigore dal 28 agosto 2020, ha modificato il Testo Unico Ambientale introducendo nuove disposizioni relative alla prevenzione ed alla limitazione delle emissioni in atmosfera, prevedendo inoltre variazioni al regime del rilascio delle autorizzazioni e relativi rinnovi.

Il comma 7-bis all’art. 271, dispone che le emissioni delle sostanze classificate come cancerose o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

L’art. 127 dispone che i gestori degli impianti esistenti con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o autorizzazione ordinaria ex art. 369, debbano compilare  e trasmettere entro il 28 agosto 2021, una relazione tecnica all’autorità competente dove si analizza: la disponibilità di sostanze alternative, i rischi connessi, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

La relazione dovrà essere trasmessa ogni 5 anni.

Il RIESAME del DVR

Perché il RIESAME continuo del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Per dare una risposta a quanti si domandano quale sia l’obbligo di riesame del DVR o dell’aggiornamento di valutazioni già esistenti, sottolineiamo che:

la disposizione di legge, di cui all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, dispone che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Questo anche in relazione agli strumenti messi a disposizione dalla costante evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, nonché ovviamente a seguito di infortuni significativi o quando i sopraluoghi del medico del lavoro ne evidenzino la necessità.

Il documento di valutazione dei rischi, infatti, è uno strumento flessibile che deve essere adeguato e attualizzato in relazione ai rischi concreti presenti in azienda e deve essere riesaminato o, laddove necessario, aggiornato con continuità a quei mutamenti sopravvenuti che possono essere potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischi dei lavoratori.

 

Lavoratori Neoassunti

COME BISOGNA COMPORTARSI PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI NEO ASSUNTI?

Quanto è espresso nel D. Lgs n. 81/2008 , può essere brevemente riassunto nella richiesta che la formazione dei lavoratori neoassunti, ma valevole anche per dirigenti e preposti, avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente l’assunzione, come indicato nelle disposizioni di legge e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.

I 60 gg. indicati, costituiscono quindi un lasso di tempo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di far completare la formazione del lavoratore, se proprio non fosse stato possibile terminarla prima che il lavoratore stesso fosse avviato alla sua attività.

In occasione di un’eventuale visita ispettiva – da parte dell’organo di vigilanza – si ricorda che, in caso di inadempimento alle disposizioni suddette, il datore di lavoro potrà essere sottoposto a sanzioni, avendo di fatto violato l’art. 37 comma 1 del decreto legge.

Formazione Antincendio

La Formazione Antincendio, va aggiornata?

La risposta a questa frequentissima, quanto importante, domanda è da ricercarsi nel riferimento normativo che di seguito riportiamo:

D.Lgs 81/2008 – Art. 37

“I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico;

in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni in cui al decreto del Ministero dell’Interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre, n. 626.”

Nuove Schede di Sicurezza

REGOLAMENTO 2020/878

NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO

 

Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la
compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, abrogando il precedente Reg. (UE) 830/2015 con
applicazione delle nuove prescrizioni dal 1° gennaio 2021. Deroga: le SDS non conformi all’allegato del Regolamento (UE) 2020/878
possono continuare a essere fornite FINO AL 31 DICEMBRE 2022 (se non soggette a revisione fino a tale termine).
Riportiamo gli aspetti più importanti di questo nuovo Regolamento:

o le Schede di Sicurezza per i prodotti chimici devono includere le prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, introdotte dal
Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
o è stato introdotto, nella sezione 1.1, il codice UFI, un codice alfanumerico di notifica delle sostanze e miscele pericolose funzionale
al nuovo sistema europeo;
o si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso
presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
o si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella Scheda di Sicurezza;
o interferenti endocrini: vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella
sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Movimentazione Carichi

NO TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI NEL PERIODO POST-PARTUM

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato una comunicazione (nota n. 553 del 2 aprile 2021) inerente alla interdizione post
partum – come da disposizioni previste dagli artt. 6-7-17 del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente a mansioni di trasporto e sollevamento
pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Al fine di uniformare l’attività degli Uffici nell’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo
successivo al parto, l’INL chiarisce che, anche qualora il rischio attinente al trasporto e sollevamento dei pesi non sia stato
espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento
della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione
competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

DOCUMENTO STRESS

PERCHE’ E’ NECESSARIO IL DOCUMENTO SULLO STRESS DA LAVORO CORRELATO ED IN COSA CONSISTE.

Ogni situazione vissuta racchiude in sé fonti di stress ed un ambiente di lavoro non fa eccezione.

Responsabilità del datore di lavoro è verificare che, nell’ambito lavorativo, non vi siano situazioni di squilibrio tali da rischiare di compromettere, nel medio – lungo termine, la salute fisica e mentale dei propri collaboratori.

In Italia, il vigente quadro normativo – costituito dal D.lgs 81/08 – obbliga pertanto i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio da stress lavoro correlato, come tutti gli altri rischi, ma con una frequenza ancor più ridotta: ogni 2 anni.

Nel novembre 2021, la commissione consultiva permanente europea, per la salute e sicurezza sul lavoro, ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione di tale rischio, individuando un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo e che necessita di esperti qualificati.

Azioni d’indagine preliminare sulla base di dati oggettivi ed il coinvolgimento del personale operante all’interno dell’organico, porteranno alla formulazione di uno strumento che, dopo aver individuato i fattori di rischio, guiderà alla pianificazione d’interventi correttivi e piani di monitoraggio.

Il fine è quello di ottimizzare la qualità del lavoro, la soddisfazione e la motivazione di tutto il team lavorativo.

PROMEMORIA MUD

PROMEMORIA MUD – ENTRO IL 16 GIUGNO

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale riferito all’anno 2020 è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla G.U. n. 39
del 16 febbraio 2021 e va presentato entro centoventi giorni a decorrere da tale data, quindi entro il 16 giugno 2021.
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
Comunicazione Rifiuti | Comunicazione Veicoli fuori uso | Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti
di imballaggio | Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO LAVORATORI circ. 15127-12/04/2021

Ci soffermiamo sul nuovo Protocollo Condiviso, siglato in data 6 aprile 2021, non tanto per sottolineare le modifiche e le aggiunte al testo, quanto per offrire un sunto di quelle che sono le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia CODIV 19 correlata.

Per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID 19 – questa la denominazione ora corretta da utilizzare in ogni tipo di documentazione –  negli ambienti di lavoro, le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le seguenti:

  • A. RIENTRO AL LAVORO DI LAVORATORI RISULTATI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

Reintegro progressivo dei lavoratori dopo infezione da COVID19, per coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave e potrebbero quindi presentare una ridotta capacità polmonare con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

Più complesso il caso di coloro che sono stati ricoverati in terapia intensiva e che potrebbero continuare ad avere disturbi rilevanti.

In tal caso spetterà al medico competente, dove nominato, effettuare la visita medica prevista, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza.

Il tutto ovviamente previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione , secondo le modalità della normativa vigente.

  • B. LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI

Per i lavoratori risultati positivi alla ricerca SARS CoV-2 e che presentano sintomi di malattia – ma differenti da quelli del punto A – possono rientrare dopo un isolamento di 10 giorni, dalla comparsa dei sintomi, accompagnati da un tampone molecolare NEGATIVO a seguito di tre giorni senza alcun sintomo.

(10 giorni isolamento di cui almeno  3 giorni senza sintomi + tampone molecolare negativo)

  • C. LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori asintomatici dovranno osservare l’isolamento di 10 giorni e potranno rientrare al lavoro dopo aver effettuato un tampone molecolare, con esito NEGATIVO, se positivo si prolunga per ulteriori 7 giorni.

(10 giorni isolamento + tampone molecolare negativo)

  • D. LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

In applicazione del principio di massima precauzione, il Protocollo Condiviso del 06 aprile 2021, dispone che, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno, saranno riammessi al lavoro, dopo 7 giorni senza sintomi e SOLO DOPO LA NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE. Nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di  prolungamento della malattia, rilasciato dal medico curante.

  • E. LAVORATORE CHE HA AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN ASINTOMATICO

Il lavoratore dopo aver informato il datore di lavoro, se non può essere messo in regime di lavoro agile, dovrà informare il medico curante che rilascerà un certificato di malattia.

Trascorsi i 10 giorni di isolamento, dall’ultimo contatto con il positivo, potrà essere riammesso in servizio dopo aver eseguito un tampone molecolare o antigenico con esito NEGATIVO.