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ANTINCENDIO novità

Quanto previsto dal nuovo D.M. del 02 settembre 2021, in tema di prevenzione Incendi in azienda, riguarda la formazione degli Addetti all’Antincendio, pertanto si prevede:

l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio alto), degli stessi addetti;

lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione a rischio basso ed in tutti gli aggiornamenti

 

Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 OTTOBRE 2022 e durante tale periodo di transizione, i corsi già programmati, potranno essere effettuati anche con i contenuti del D.M. del 10 marzo 1998. Tale proroga non potrà andare oltre i 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ovvero aprile 2023).

Per quanto riguarda gli AGGIORNAMENTI

gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998, dovranno aggiornarsi:

entro 5 anni dal corso di formazione antincendio o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato, se al 4 ottobre 2022, i suddetti saranno stati svolti da meno di 5 anni (ovvero dopo il 4 ottobre 2017).

entro il 4 ottobre 2023 (cioè 1 anno dall’entrata in vigore del nuovo decreto) se al 4 ottobre 2022 i corsi saranno stati svolti da più di 5 anni (ovvero prima del 4 ottobre 2017).

 

 

Da fine ottobre è attivo GREENPASS50+, il servizio che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro. Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, non aderenti a NoiPA.

Agg. RSPP

Non dimenticate di verificare la scadenza del vostro attestato per la funzione di Responsabile per la Prevenzione e Protezione dei lavoratori, Datori di Lavoro.

Troverete ancora disponibilità di posti per partecipare all’ultima edizione – per il 2021 – del nostro corso in VIDEOCONFERENZA

 

TAMPONE MOLECOLARE

ATTENZIONE: CAMBIA LA VALIDITA’ dei TAMPONI

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/10/2021)  Art. 9 Certificazioni verdi COVID-19

Comma 5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera  c),  ha  una  validità  di:

48 ore dall’esecuzione del test  ((antigenico  rapido  e  di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare))

 

 

 

D. Lgs. “Green Pass”

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato il Decreto Legge denominato “GREEN PASS” – con validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. In attesa di leggerne la prossima pubblicazione su la Gazzetta Ufficiale, evidenziamo le principali novità introdotte:

 

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio per chiunque svolga
un’attività nel settore privato, ai fini di accedere nei propri luoghi lavorativi, essere in
possesso ed esibire su richiesta di chi è incaricato alla verifica del documento, la
certificazione verde COVID-19.
Il dipendente che comunica di non essere in possesso del Green Pass o di non averlo al
momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato, dal punto di vista lavorativo, assente
senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso fino all’esibizione della certificazione, ma
privo di conseguenze disciplinari.
N.B. le disposizioni in materia di Green Pass non sono applicabili ai soggetti esenti alla
campagna vaccinale sulla base di un’idonea certificazione medica rilasciata.

VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO LAVORATIVO.

Entro il 15 ottobre 2021, verranno definite le modalità operative di controllo, anche a
campione, dei propri dipendenti in merito al possesso della certificazione verde.
I controlli previsti sono da effettuare, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di
lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

SANZIONI IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI.

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli dovuti sono previste sanzioni da Euro
400,00 ad Euro 1.000,00.
Per i dipendenti che verranno sorpresi in un luogo di lavoro privi della certificazione sono
previste sanzioni da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00.

 

 

 

 

 

NOVITA’

Non il  solito AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI!!!

Ma SESSIONI di APPROFONDIMENTO – di 2 ore ciascuna – che potranno essere MODULABILI tra loro, scegliendo gli argomenti di maggiore interesse: Valutazione del Rischio Chimico o Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni o Valutazione del Rischio Stress LC e la Comunicazione.

Ogni sessione potrà essere sommata ad altre, fino al raggiungimento del tetto di 6 ore, previsto secondo i termini di legge, nell’arco dei 5 anni.

Consultate la nostra pagina “Formazione”, dove troverete la relativa scheda d’iscrizione o contattate i nostri uffici per ottenere maggiori informazioni.

 

 

RIDUZIONE TASSO INAIL

Con la Nota operativa del 28 luglio, INAIL ha comunicato la pubblicazione del nuovo Modello di domanda OT23 per la riduzione del
tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2022 (disponibile sul sito dell’INAIL), in relazione agli interventi per la prevenzione e
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.
Il modello riproduce sostanzialmente quello del 2021. Da segnalare come novità:
– l’inserimento dell’intervento C-6.11 legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (ad es.
acciaierie, fonderie, ecc.)
– la reintroduzione dell’intervento relativo all’adesione al programma Responsible Care di Federchimica, denominato E-182;
– per gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine obsolete) e C-4.2 (automazione di fasi operative che comportano la
movimentazione manuale dei carichi) è possibile realizzare l’intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine,
– noleggio o leasing sono invece esclusi per gli interventi B-5, B-6, B-8 e B-9 (installazione di dispositivi idonei alla prevenzione del
rischio stradale a bordo dei veicoli aziendali).
Inoltre, sono state migliorate le descrizioni degli interventi ed è stata aggiornata la documentazione probante, per facilitare sia la
presentazione delle domande sia le operazioni di verifica da parte dell’INAIL.

DPI PER IL RUMORE

DPI PER IL RUMORE: LA CONCESSIONE DELLE DEROGHE

Deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il rumore, ma con quali linee guida?

 

L’art. 197 del D. lgs. 81/08, indica che deroghe possono essere richieste dal datore di lavoro, qualora l’utilizzo di tali dispositivi si riveli potenzialmente più rischioso per la salute e sicurezza dei lavoratori, rispetto a loro non utilizzo.

Sentite le parti sociali, le deroghe di cui sopra, possono essere concesse per un periodo massimo di 4 anni.

Sarà l’organo di vigilanza territorialmente competente a darne comunicazione al Ministero del Lavoro, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse.

Allo scadere dei 4 anni, le deroghe verranno riesaminate e qualora fossero venuti meno i relativi presupposti, riprenderà l’immediata applicazione della disciplina regolare.

La concessione delle deroghe è inoltre condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano che i rischi derivanti, siano ridotti al minimo.

Il datore di lavoro deve pertanto garantire ed assicurare l’intensificazione di tale sorveglianza ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, infine, trasmette ogni 4 anni alla Commissione Europea un prospetto globale e motivato, delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo di legge.