Macchinari pericolosi

Può un datore di lavoro essere ritenuto responsabile per l’uso di un macchinario di cui aveva già ordinato la rottamazione? Dopo le condanne in primo e secondo grado, la Cassazione assolve il vertice aziendale valorizzando la struttura della sicurezza interna. Se il datore di lavoro ha delegato correttamente la dismissione e ha implementato una procedura ad hoc per la segnalazione dei pericoli rimasta inutilizzata dai preposti, l’omessa conoscenza del rischio non è a lui imputabile. L’analisi di una sentenza chiave che premia la corretta gestione della sicurezza in azienda.

 

LA CONDANNA DI UN DATORE DI LAVORO

In primo e secondo grado, veniva condannato il datore di lavoro.

IL FATTO

Lesioni riportate da un proprio dipendente durante l’utilizzo di un trapano a colonna, necessario per forare una guarnizione in gomma.

L’attrezzatura era stata ereditata dalla società della precedente gestione ed era stata immediatamente scartata, in quanto priva di protezioni, marcatura certa, documentazione di sicurezza, manuale d’uso e manutenzione.

Con specifico riferimento al trapano coinvolto nell’evento infortunistico, risultava che ne era stata stabilita e comunicata la dismissione da parte del datore di lavoro, come risultava da verbale di riunione, eppur tuttavia il macchinario era stato lasciato in officina, collegato alla rete elettrica e disponibile per le lavorazioni.

Nei Giudizi di merito, la responsabilità del datore di lavoro veniva ravvisata nell’aver posto a disposizione dei lavoratori attrezzature non idonee, pur avendone disposto la dismissione, o, comunque, per averle negligentemente lasciate a disposizione nei locali aziendali, consentendo, sostanzialmente, un loro utilizzo.

 

 IL RICORSO

In particolare, la difesa lamentava che non erano state correttamente valutate, al fine di ritenere insussistente la responsabilità del datore di lavoro, le circostanze secondo cui egli aveva deliberato la dismissione del macchinario pericoloso e aveva espressamente incaricato di tale operazione, mediante apposito ordine, il preposto, sotto il controllo del suo superiore direttore tecnico, entrambi i soggetti muniti di valida delega.

La difesa rilevava come la settimana prima dell’infortunio il direttore tecnico si fosse avveduto del fatto che l’ordine impartito al suo sottoposto, il preposto, non era stato eseguito e, tuttavia, non ne aveva informato il datore di lavoro. A tal proposito, la difesa rilevava come il flusso informativo relativo a simili circostanze era stato appositamente procedimentalizzato mediante la creazione di un modulo ad hoc per la segnalazione: più in dettaglio, l’azienda si era dotata di una procedura per la segnalazione delle situazioni di pericolo e non conformità, che prevedeva la trasmissione, appunto, dell’apposito modulo da parte del responsabile verso il datore di lavoro.

Tale procedura non veniva seguita, nel caso di specie, non consentendo, di fatto, al datore di lavoro di venire a conoscenza del mancato adempimento al proprio ordine.

Ai fini di una più efficace gestione della sicurezza, il datore di lavoro aveva rilasciato apposita delega ex art. 16, D. Lgs. n. 81/2008 al preposto, proprio ai fini dell’esecuzione dell’attività di dismissione del macchinario.

 

L’ESTRATTO DELLE MOTIVAZIONI

I Supremi Giudici ritengono il ricorso fondato, sulla base dei seguenti motivi.

  • espressamente impartito al preposto l’ordine di dismettere il macchinario de quo, sotto la supervisione del proprio superiore gerarchico;
  • ai fini di cui al punto che precede, rilasciato apposita delega ex art. 16, D. Lgs. n. 81/2008;
  • adottato, in azienda, una procedura ad hoc per la segnalazione delle situazioni di pericolo e delle non conformità, che prevedeva la trasmissione di uno specifico modulo al datore di lavoro, affinché, posto a conoscenza di tali circostanze, potesse adottare tutte le misure necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Dal momento che, da un lato, il datore di lavoro aveva posto in essere tutto quanto in proprio potere per garantire la dismissione del macchinario e, dall’altro, la procedura per la segnalazione delle criticità non era stata seguita, egli non poteva, non per sua colpa, essere a conoscenza del mancato adempimento ai propri ordini.

Il ricorrente presenta motivi sostanzialmente attinenti alla struttura aziendale e all’attribuzione di responsabilità mediante delega di funzioni, nonché al tema dell’organizzazione della sicurezza in azienda mediante adozione di procedure.

 

CONCLUSIONI

La sentenza evidenzia l’importanza per il datore di lavoro di dotare l’organizzazione di procedure, istruzioni e deleghe precise.

Estratto da il “Punto Sicuro”