Aggiornamento RLS

PERCHE’ E’ NECESSARIO IL DOCUMENTO SULLO STRESS DA LAVORO CORRELATO ED IN COSA CONSISTE.
Ogni situazione vissuta racchiude in sé fonti di stress ed un ambiente di lavoro non fa eccezione.
Responsabilità del datore di lavoro è verificare che, nell’ambito lavorativo, non vi siano situazioni di squilibrio tali da rischiare di compromettere, nel medio – lungo termine, la salute fisica e mentale dei propri collaboratori.
In Italia, il vigente quadro normativo – costituito dal D.lgs 81/08 – obbliga pertanto i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio da stress lavoro correlato, come tutti gli altri rischi, ma con una frequenza ancor più ridotta: ogni 2 anni.
Nel novembre 2021, la commissione consultiva permanente europea, per la salute e sicurezza sul lavoro, ha elaborato le indicazioni necessarie alla valutazione di tale rischio, individuando un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo e che necessita di esperti qualificati.
Azioni d’indagine preliminare sulla base di dati oggettivi ed il coinvolgimento del personale operante all’interno dell’organico, porteranno alla formulazione di uno strumento che, dopo aver individuato i fattori di rischio, guiderà alla pianificazione d’interventi correttivi e piani di monitoraggio.
Il fine è quello di ottimizzare la qualità del lavoro, la soddisfazione e la motivazione di tutto il team lavorativo.
QST partecipa al bando per il finanziamento da parte della Regione Veneto Bando “ALLENIAMOCI AL FUTURO” – DGR 497/2021 pensato per sostenere in questo momento di forte flessione del mercato le iniziative di rilancio.
In particolare siamo in grado di fornirti attraverso i nostri specialisti:
Se di vostro interesse vi chiediamo di individuare quali dei punti sopra riportati possono essere di vostro interesse ed eventualmente quante persone da coinvolgere nella formazione. Contattateci!!!!
Ci soffermiamo sul nuovo Protocollo Condiviso, siglato in data 6 aprile 2021, non tanto per sottolineare le modifiche e le aggiunte al testo, quanto per offrire un sunto di quelle che sono le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia CODIV 19 correlata.
Per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID 19 – questa la denominazione ora corretta da utilizzare in ogni tipo di documentazione – negli ambienti di lavoro, le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le seguenti:
Reintegro progressivo dei lavoratori dopo infezione da COVID19, per coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave e potrebbero quindi presentare una ridotta capacità polmonare con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.
Più complesso il caso di coloro che sono stati ricoverati in terapia intensiva e che potrebbero continuare ad avere disturbi rilevanti.
In tal caso spetterà al medico competente, dove nominato, effettuare la visita medica prevista, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza.
Il tutto ovviamente previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione , secondo le modalità della normativa vigente.
Per i lavoratori risultati positivi alla ricerca SARS CoV-2 e che presentano sintomi di malattia – ma differenti da quelli del punto A – possono rientrare dopo un isolamento di 10 giorni, dalla comparsa dei sintomi, accompagnati da un tampone molecolare NEGATIVO a seguito di tre giorni senza alcun sintomo.
(10 giorni isolamento di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone molecolare negativo)
I lavoratori asintomatici dovranno osservare l’isolamento di 10 giorni e potranno rientrare al lavoro dopo aver effettuato un tampone molecolare, con esito NEGATIVO, se positivo si prolunga per ulteriori 7 giorni.
(10 giorni isolamento + tampone molecolare negativo)
In applicazione del principio di massima precauzione, il Protocollo Condiviso del 06 aprile 2021, dispone che, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21esimo giorno, saranno riammessi al lavoro, dopo 7 giorni senza sintomi e SOLO DOPO LA NEGATIVIZZAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE. Nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia, rilasciato dal medico curante.
Il lavoratore dopo aver informato il datore di lavoro, se non può essere messo in regime di lavoro agile, dovrà informare il medico curante che rilascerà un certificato di malattia.
Trascorsi i 10 giorni di isolamento, dall’ultimo contatto con il positivo, potrà essere riammesso in servizio dopo aver eseguito un tampone molecolare o antigenico con esito NEGATIVO.
Abbiamo preparato uno specchietto riassuntivo degli adempimenti obbligatori in termini di formazione.
Puoi scaricarlo a questo link
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